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Lo statuto
Art. 1
(Fondazione)
E' stato costituito un Centro Culturale di studi e di ricerca denominato "u Castarill", in data 25 febbraio 2004.

Art. 2
(Sede)
Il Centro Culturale ha sede in Polignano a Mare (BA) in Piazza Fulvia Miani, 16 nell'antico Sedile del paese.

Art. 3
(Anno sociale)
L'anno sociale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.4
(Finalità)
Il Centro Culturale non ha scopi di lucro ed è apolitico e apartitico.
Esso ha le seguenti finalità:
Art. 5
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio sociale del Centro Culturale è costituito:
Art. 6
(Membri)
Possono essere membri del Centro:
Art. 7
(Organi sociali)
Organi del Centro Culturale sono:
Art. 8
(Sezioni)
Il Centro è costituito da diverse sezioni disciplinari: I soci devono richiedere espressamente, al momento dell'adesione, in quale sezione intendono inserirsi secondo i loro studi o interessi. I soci di ogni singola sezione sono elettori eleggibili esclusivamente nella sezione di appartenenza. Ogni sezione è guidata da un Coordinatore referente. Tutte le sezioni propongono articoli per la Rivista e favoriscono iniziative di collaborazione intra ed extra associative. Tutta la produzione scientifica e le iniziative sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9
(La rivista)
Il Centro si impegna alla pubblicazione di una rivista denominata "u Castarill" con cadenza semestrale da inviare ai soci dietro versamento di un contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
La rivista si propone di far conoscere l'attività del Centro e le sue iniziative a favore della Comunità locale.
Tutti gli articoli sono elaborati dalla diverse Sezioni e da terzi interessati a collaborare al periodico in modo gratuito, sempre con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10
(Scioglimento del Centro)
Lo scioglimento del Centro Culturale, per qualsiasi causa, è deliberato a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei soci ordinari che, in regola con il versamento della quota associativa annuale determinano le modalità della liquidazione del patrimonio sociale in favore di una associazione o per il restauro di un bene culturale locale; in mancanza del raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei soci iscritti, dopo due regolari convocazioni, nella terza convocazione si può deliberare lo scioglimento del Centro Culturale, qualunque sia il numero dei soci presenti, a scrutinio segreto.